efficienza/ef·fi·cièn·za/sostantivo femminile

  • Costante capacità di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni e/o fini.

L’efficienza, come definita, è una dote da virtuosi, in qualsiasi contesto. Applicata all’energia in ambito edilizio, prelude ad una doppia virtù: rispetto e parsimonia. Efficientare un edificio, progettando un INTERVENTO di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, significa sostanzialmente tre cose:

  • migliorare il comfort termico per tutto l’arco annuale;
  • ridurre la spese per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti;
  • adottare un comportamento adeguato ai canoni di sostenibilità ambientale.

SCOPO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’intervento di riqualificazione mira ad elevare la CLASSE ENERGETICA dell’edificio. Quest’ultima è una “targa” di riferimento, funzione di differenti parametri di natura fisico-ambientale, che discrimina quanto l’edificio sia energivoro rispetto alle esigenze di comfort, e quanto questa richiesta di energia venga effettivamente soddisfatta secondo canoni di sostenibilità, ossia ricorrendo a fonti rinnovabili.

classi energetiche in base al’indice di prestazione energetica globale (EPgl)

Avanzare di classe, oltre a dare luogo a tutti i vantaggi relativi ad un utilizzo efficiente dell’energia, consente di aumentare il valore dell’edificio dal punto di vista immobiliare.

DOVE INTERVENIRE PER RIQUALIFICARE

Esistono due macro-ambiti di riqualificazione di un edificio esistente:

  • l’INVOLUCRO EDILIZIO;
  • gli IMPIANTI TERMICI.

L’involucro di un edificio è costituito da tutto ciò che separa l’interno dell’edificio dall’esterno. Con la definizione “involucro edilizio opaco” ci si riferisce all’insieme di tutti gli elementi non trasparenti che compongono il contorno esterno: le pareti verticali di chiusura perimetrale (tamponature, muri portanti..), e le coperture orizzontali (coperture piane calpestabili e non, coperture a falda inclinata..).Nel caso di contatto con il suolo (elementi controterra) anche questi rientrano nel computo delle superfici disperdenti. L’“involucro edilizio trasparente” comprende invece i serramenti.

schematizzazione di un edificio

L’impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

schema di impianto relativo ad un circuito di centrale (banalmente, una caldaia)

I metodi da utilizzare per efficientare un edificio sono innumerevoli, in quanto funzione dei materiali per l’edilizia, delle tecnologie di impianto e delle fonti di energia rinnovabile attualmente disponibili sul mercato. Indispensabile, dunque, che l’intervento venga accuratamente progettato e calibrato sulle caratteristiche dell’edificio in riferimento allo stato di fatto. Vediamo, ad esempio, come è possibile agire sull’involucro edilizio opaco.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

In Italia, un primo importante strumento legislativo in materia di risparmio energetico fu introdotto dalla Legge 9 Gennaio 1991, n°10, il cui titolo II detta norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso e si applica ai nuovi edifici ed impianti ed alla ristrutturazione
degli edifici ed impianti esistenti. In seguito, l’evoluzione della normativa comunitaria ha condotto alla Legge 3 Agosto 2013, n.90, in cui non si parla più di mero risparmio, ma di prestazione energetica nell’edilizia.

Da un punto di vista applicativo, l’interesse ricade sui decreti attuativi della L.90/2013:

  • Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 – Requisiti minimi;
  • Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 – Certificazione energetica;
  • Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 – Relazione tecnica.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, il riferimento riguarda la norma UNI/TS 11300, specifica tecnica nata con lo scopo di fornire una metodologia univoca per la stima delle prestazioni energetiche degli edifici.

Dall’applicazione di tali norme derivano una serie di elaborati tecnici che il progettista (l’ingegnere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi) redige allo scopo di analizzare lo stato di fatto dell’edificio, calibrare l’intervento alle caratteristiche dell’edificio, quantificare l’efficacia dell’intervento in termini di miglioramento della prestazione energetica. Descriviamoli uno per uno:

L’ECOBONUS: agevolazioni per la riqualificazione energetica

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti hanno diritto ad importanti agevolazioni, fin dal D.M. 19 febbraio 2007, “Decreto edifici”: “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

In particolare si parla di detrazione fiscale di una percentuale dei costi dell’intervento di riqualificazione energetica, confermata anche nella legge finanziaria più recente: è il cosiddetto ECOBONUS. Le detrazioni fiscali sono gli importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre dall’imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato) per stabilire così l’imposta netta dovuta. Importante chiarire la differenza tra detrazione e deduzione, che spesso crea qualche confusione:

  • la deduzione agisce in termini di diminuzione della base imponibile, cioè dell’ammontare complessivo dei redditi tassabili;
  •  la detrazione interviene invece direttamente a ridurre l’imposta lorda (cioè quella calcolata dopo le eventuali deduzioni).

Questo rende l’incentivo più appetibile, specie in considerazione del fatto che la percentuale in detrazione, con il D.M. 13 Maggio 2020 (“Decreto Rilancio” )sale al 110%, con possibilità di non effettuare alcuna spesa di anticipo per il committente. Infatti, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per la cessione del credito alle banche o agli altri intermediari finanziari e per lo sconto in fattura, il meccanismo che consente di realizzare i lavori senza alcun esborso, cedendo il credito all’impresa.